Codice deontologico
Associazione Tecnico Scientifica di riferimento per tutti i Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.)
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CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Il Codice Deontologico, come tratto distintivo della professione sanitaria assolve a due funzioni fondamentali:
1. tutela e garanzia dei soggetti che fruiscono dell’azione professionale;
2. tutela e garanzia dell’autonomia professionale e del decoro della professione.
Esso comprende regole e principi di comportamento professionale del tecnico della riabilitazione.
INDICE CODICE DEONTOLOGICO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Il Codice Deontologico, come tratto distintivo della professione sanitaria assolve a due funzioni
fondamentali:
1. tutela e garanzia dei soggetti che fruiscono dell’azione professionale;
2. tutela e garanzia dell’autonomia professionale e del decoro della professione.
Esso comprende regole e principi di comportamento professionale cui il Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica (Te.R.P.) deve attenersi, in ogni ambito e stato giuridico in cui questi
operi, allo scopo di garantire l’erogazione di un servizio ad un ottimale livello qualitativo a favore
del cittadino, nonché di tutelarlo nei confronti degli abusi e delle carenze professionali.
Il Te.R.P., nel momento in cui si iscrive all’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione
Psichiatrica (di seguito Associazione), si riconosce nelle indicazioni deontologiche e si impegna,
attivamente e responsabilmente, a rispettarle ed a promuoverle nella relazione di cura, nei rapporti
intra ed inter-professionali e in quelli con le istituzioni.
TITOLO II – COMPITI E DOVERI DEL TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Art.1 Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica riconosce il valore della vita, della salute, della
dignità e della libertà della persona assistita e di coloro che si avvalgono, a vario titolo, della
sua opera e delle sue prestazioni professionali.
Art.2 Il Te.R.P. riconosce il cittadino, sano o malato, come titolare e soggetto attivo dei diritti
inviolabili dell’uomo, cui spetta un ruolo prioritario nella tutela e nella promozione della
propria salute anziché destinatario passivo degli interventi sanitari.
Art.3 Il Te.R.P. considera sullo stesso piano i diritti delle persone con disturbi mentali a quelli
degli altri malati nei confronti della società.
Art.4 Il Te.R.P. esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto delle persone
umane, indipendentemente da valutazioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le
condizioni sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto della personalità,
identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.
Art.5 Il Te.R.P. svolge la propria professione nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente,
attenendosi rigorosamente ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.
Art.6 Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il Te.R.P. è tenuto sempre ad osservare un
comportamento che sia moralmente ed eticamente irreprensibile.
Art.7 Il Te.R.P. promuove il miglioramento della qualità della vita e l’autonomia della persona
assistita favorendo il superamento dello stigma e l’integrazione sociale a pari opportunità.
CODICE DEONTOLOGICO A.I.Te.R.P. – 2012 Pagina 4
Art.8 Il Te.R.P. nella tutela della propria dignità personale e professionale, respinge ogni tentativo
di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici.
Art.1 Il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che
gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre
mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate o programmate.
E’ ammessa la rivelazione solo ai responsabili della cura della persona assistita, salvo
specifica richiesta o autorizzazione dell’interessato o dei suoi legali rappresentanti,
preventivamente informati sulle conseguenze o sull’opportunità o meno della riservatezza
stessa. L’impegno a rispettare il segreto professionale non è riferibile solo all’obbligo
giuridico ma anche all’impegno da parte del Te.R.P. di rispettare la fiducia che la persona
assistita ripone in lui in ragione del suo ruolo.
Art.2 Il Te.R.P. mantiene il segreto professionale su tutto ciò che gli è stato confidato o che può
conoscere, direttamente o indirettamente, in ragione della sua professione. Nel caso di
collaborazione con altri soggetti tenuti al segreto professionale, può condividere soltanto le
informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Costituiscono giusta causa di rivelazione del segreto professionale, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative:
a) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell’interessato, previa autorizzazione dell’Autorità Garante;
b) la richiesta o l’autorizzazione fornita dalla persona assistita o da chi ne esercita la tutela
giuridica.
Art.3 Il Te.R.P. si fa carico di informare coloro i quali collaborano con lui, anche a titolo non
professionale, del dovere di mantenere il segreto e vigila che gli stessi vi si conformino.
Art.1 Al Te.R.P. compete la valutazione della persona assistita; elabora e definisce
autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie il programma terapeuticoriabilitativo
in base alla valutazione effettuata. Informa la persona assistita sugli interventi
terapeutici più opportuni e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del
trattamento, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento.
Art.2 Il Te.R.P. pratica autonomamente attività terapeutico-riabilitativa, verificando la
rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi stabiliti secondo il Progetto Riabilitativo
Individuale.
Art.3 Il Te.R.P. svolge attività di consulenza.
Art.4 Il Te.R.P. ha la responsabilità diretta delle procedure diagnostico-funzionali e terapeutiche
che applica.
Art.5 Il Te.R.P. deve rispettare i limiti e le responsabilità del proprio ambito professionale, ed
astenersi dall’affrontare la soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente
competente.
Art.6 Il Te.R.P. non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni, speranze o infondati
timori.
CODICE DEONTOLOGICO A.I.Te.R.P. – 2012 Pagina 5
Art.7 L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e rispondere alle
continue acquisizioni scientifiche inerenti il campo di competenza.
Art.8 Il Te.R.P. ha il dovere di utilizzare metodologie e tecniche la cui efficacia e sicurezza siano
state scientificamente validate da Società Scientifiche. La scelta di pratiche non
convenzionali deve avvenire nel rispetto del decoro e della dignità della professione ed
esclusivamente sotto diretta ed esclusiva responsabilità personale.
Art.9 Il Te.R.P. considera la Relazione con la persona assistita come asse portante dei suoi
interventi terapeutico-riabilitativi.
Art.1 Il Te.R.P. è tenuto a mantenere la propria conoscenza e competenza professionale ai livelli
ottimali mediante idoneo aggiornamento nel campo della ricerca scientifica riabilitativa e
interdisciplinare.
Art.2 Il Te.R.P. presta la propria opera per la supervisione, in qualità di tutor, al tirocinio degli
allievi tecnici della riabilitazione psichiatrica, offrendo un modello terapeutico-riabilitativo
consono alla migliore qualità professionale in ottemperanza al presente Codice
Deontologico.
Art.3 Il Te.R.P. nello svolgere l’attività di docenza, didattico-formativa, stimola negli allievi,
studenti e tirocinanti, l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la
propria condotta professionale. Assume atteggiamento e impegno responsabile nella
preparazione umana e professionale degli allievi, mettendo direttamente a loro disposizione
il proprio bagaglio di conoscenza ed esperienza.
Art.1 L’onorario indicativo previsto per le prestazioni riabilitative che si svolgono in ambiente
libero professionale, così come approvato secondo lo Statuto Nazionale A.I.Te.R.P., deve
essere adeguato all’impegno professionale, anche in funzione della durata, delle difficoltà e
della complessità del trattamento tenendo anche conto dei mezzi e degli strumenti impiegati
e delle possibilità economiche dell’utente a cui si rivolge l’intervento.
Il Te.R.P. è tenuto a far conoscere preventivamente, agli utenti che a lui si rivolgono, il suo
onorario e ad acquisire il consenso sullo stesso.
TITOLO III – RESPONSABILITA’ NELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Art.1 Il Te.R.P. deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo
possesso, concernenti la persona assistita o la sua famiglia.
Art.2 Al Te.R.P. è consentito riferire, rispettando l’anonimato della persona assistita, il caso sotto
il profilo clinico-terapeutico, quando la sua descrizione sia utile per finalità scientifiche,
didattiche o di approfondimento culturale o professionale. Nella realizzazione di
pubblicazioni scientifiche, aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, il
Te.R.P. deve far si che questi non siano identificabili.
Art.3 Il Te.R.P. non partecipa alla costituzione di banche dati di informazioni sanitarie, ove non
esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della
persona assistita.
Art.1 Il Te.R.P. riconosce che l’informazione è un diritto assoluto di ogni persona assistita,
indipendentemente dall’età e dalla patologia da cui la stesa risulti affetta.
Art.2 Il Te.R.P. ascolta, informa, coinvolge la persona assistita e valuta con la stessa i bisogni
espressi, allo scopo di consentire l’espressione delle proprie scelte.
Art.3 Il Te.R.P. si adopera nell’adeguare il livello di informazione alle capacità di comprensione
del soggetto, riconoscendo anche il diritto alla scelta di non essere informato.
Art.1 Il Te.R.P. rispetta la volontà decisionale del soggetto in cura. Nel caso di paziente con
parziale o totale incapacità di intendere o di volere o in regime di Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO) si adopera, nel rispetto della normativa vigente, affinché possa
esprimere la sua opinione ed essa sia tenuta in debita considerazione.
Art.2 Nel caso di persone incapaci sottoposte a misure di tutela (interdizione, curatele,
amministrazione di sostegno) e/o di soggetti vulnerabili in situazioni di fragilità, il Te.R.P. si
impegna a che il soggetto e il suo legale rappresentante, a vario titolo nominato, ricevano le
informazioni che riguardano la salute dell’assistito e che la volontà di questo sia presa in
considerazione. Il Te.R.P. si adopera per garantire lo sviluppo e la capacità di espressione
decisionale della persona.
Art.1 Il Te.R.P. adotta tutti gli accorgimenti necessari ad instaurare e mantenere una efficace
relazione con la persona assistita finalizzata al raggiungimento di un’alleanza terapeutica. In
particolare durante le fasi di acuzie riconosce le potenzialità positive della crisi attivandosi
per garantire una continuità della presa in cura.
Art.2 Il Te.R.P. si attiva per evitare l’abbandono e al tempo stesso l’accanimento terapeutico o
riabilitativo.
TITOLO IV – RAPPORTI CON I COLLEGHI E ALTRI PROFESSIONISTI SANITARI
Art.1 Il Te.R.P. riconosce che l’integrazione e la collaborazione con le alte professioni sanitarie è
irrinunciabile per far fronte ai bisogni di salute dalla persona assistita, a tale scopo collabora
con i colleghi e gli altri componenti dell’èquipe professionale, dei quali riconosce e rispetta
lo specifico apporto.
Art.2 Il Te.R.P., nella collaborazione con gli altri professionisti sanitari, esercita la piena
autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Art.3 Il Te.R.P. non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di
utenti o comunque di estranei e al di fuori degli organismi associativi
Art.4 Il Te.R.P. non può collaborare in alcun modo con chi eserciti abusivamente un professione
sanitaria. Ove egli riscontri casi di esercizio abusivo della professione ha il dovere di
segnalarli all’Associazione di categoria professionale, oltreché all’Autorità Giudiziaria
TITOLO V – RAPPORTI CON I FAMILIARI E LA RETE SOCIALE
Art.1 Il Te.R.P. non considera la persona assistita come elemento a se stante all’interno della
comunità, ma come parte integrante della rete familiare e sociale in cui vive.
Art.2 Il Te.R.P. sostiene i familiari nell’accettazione del disagio, attivando i servizi e le risorse
disponibili.
Art.3 Il Te.R.P. presta attenzione ai fenomeni sociali e ai comportamenti a rischio per la salute
mentale.
Art.4 Il Te.R.P. si attiva nel promuovere la salute mentale nella popolazione attraverso interventi
di sensibilizzazione ed educazione sanitaria.
Art.5 Il Te.R.P. partecipa attivamente alla promozione e realizzazione della lotta contro lo stigma.
Contrasta la discriminazione attraverso la diffusione delle informazioni relative ai servizi nel
territorio.
TITOLO VI – RAPPORTI CON IL S.S.N E CON ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Art.1 Il Te.R.P. riconosce i soggetti attivi in campo sanitario e sociale, sia pubblici che privati.
Ricerca la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni che rispondano in
maniera integrata, ancorché differenziata, ai bisogni della persona assistita, promuovendo un
sistema di rete integrato. Si adopera per garantire al paziente la maggiore accessibilità alle
cure.
Art.2 Qualora tra il Te.R.P. che operi in regime di dipendenza o altro regime collaborativo con le
strutture del S.S.N. e/o con Enti Pubblici e Privati, e le medesime strutture, insorgessero
contrasti in ordine alla gestione del caso specifico a lui affidato, che implichino una
limitazione delle cure o il decoro dell’esercizio professionale, il Te.R.P. è tenuto a
richiedere l’intervento dell’ Associazione di categoria professionale o dell’Ordine
Professionale nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia professionale.
TITOLO VII – SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.1 Il Te.R.P. che violasse le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a
procedimento disciplinare secondo le modalità previste dallo Statuto A.I.Te.R.P. e può
incorrere nelle sanzioni di richiamo, censura, sospensione ed espulsione dall’Associazione
disposte in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati
all’Associazione o agli associati o agli altri ricorrenti non soci.
Art.2 In attesa del giudizio finale del procedimento, il Te.R.P. può essere sospeso in via cautelare
per un tempo determinato secondo quanto disposto dall’Art. 17, commi 4 e 5 dello Statuto
nazionale.
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
Art.1 Le Associazioni territoriali A.I.Te.R.P. sono tenute a recepire il presente Codice
Deontologico, a divulgarlo e a garantirne il rispetto in tutte le sue parti.
Art.2 Le norme contenute nel Codice Deontologico saranno oggetto di costante monitoraggio da
parte dell’Associazione Nazionale al fine di garantirne l’eventuale aggiornamento.
Art.3 Le modifiche al presente Codice Deontologico sono da effettuarsi secondo quanto disposto
nello Statuto Nazionale A.I.Te.R.P..
Puoi scaricare l’intero codice deontologico al seguente link:
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